Procedura accessibile per il soggetto indebitato che conta solo sul sostegno del fratello
Il soggetto si trova in una evidente condizione di difficoltà, con un indebitamento complessivo pari a 863mila euro circa e con un reddito percepito dall’attività di lavoratore dipendente pari a 1.250 euro al mese

Via libera alla liquidazione controllata del patrimonio per il debitore il cui reddito mensile sia interamente assorbito dalle spese di mantenimento del nucleo familiare. Fondamentale, però, che egli sia in grado di offrire finanza esterna – garantita da un parente, ad esempio – idonea a pagare le spese di procedura ed a garantire un soddisfacimento, seppur molto limitato, dei creditori. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 22 ottobre 2024 del Tribunale di Padova), i quali hanno preso in esame la delicatissima posizione di un uomo ritrovatosi con un debito di quasi 900mila euro a fronte di un reddito percepito, come lavoratore dipendente, di poco più di 1.200 euro e con appena 231 euro sul conto corrente. Chiarissimo il quadro, secondo i giudici. Evidenti, difatti, i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata, trovandosi il soggetto in una evidente condizione di sovraindebitamento al solo confrontare l’entità dell’indebitamento complessivo indicato (863mila euro circa) con il reddito percepito dall’attività di lavoratore dipendente (1.250 euro al mese) e le ulteriori, limitate, componenti attive del patrimonio (esclusivamente euro 231 presenti in conto corrente). Di conseguenza, pur a fronte di tali limitate componenti attive, può darsi corso all’istanza di apertura della liquidazione controllata, dato che all’attivo che verrà appreso quale quota di reddito ulteriore a quanto necessario al mantenimento del sovraindebitato e della famiglia, va aggiunto l’importo di 11mila e 600 euro messo a disposizione dal fratello quale finanza esterna, per un attivo totale presumibilmente superiore a 20mila euro, idoneo a sopperire alle spese di procedura (preventivate in 5.392 euro) ed a garantire un soddisfacimento, seppur molto limitato, dei creditori. E, a fronte delle spese per il mantenimento indicate dal debitore e della necessità di versare 600 euro al mese per il mantenimento dei figli, deve indicarsi in 1.250 euro mensili la quota del reddito percepito dall’attività lavorativa necessaria al mantenimento del debitore medesimo e della famiglia. Salva diversa valutazione che potrà essere effettuata dal giudice delegato una volta aperta la procedura, a fronte di variazioni della condizione del debitore e degli altri componenti della famiglia.