Percorso tra sede societaria e luogo della prestazione: il tempo impiegato non è catalogabile come lavoro
Principio applicato al contenzioso concernente una guardia giurata ma valevole per molteplici tipologie di lavoratori
Niente retribuzione alle guardie giurate per il tempo di viaggio tra la sede della società e il luogo della prestazione.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 644 del 12 gennaio 2026 della Cassazione) alla luce del caso concernente il contenzioso sorto in Toscana tra una società di vigilanza ed una guardia giurata.
Decisiva la constatazione, già compiuta in Appello, che la prestazione fornita dal lavoratore era di piantonamento del cliente – un negozio collocato all’interno di un centro commerciale –, attività che quindi presupponeva una postazione fissa per l’intero orario di lavoro e sempre costante per ogni giornata lavorata in quel luogo, e, ovviamente, non richiedeva la disponibilità di alcun veicolo.
Peraltro, è emerso che lo spostamento da e per il luogo di lavoro non era soggetto ad alcun controllo da parte della società e nel corso di quel tragitto il lavoratore non poteva, né doveva, ricevere direttive di sorta su tempi e modi di spostamento o sulla la sua destinazione.
Impossibile, quindi, alla luce di tali caratteristiche concrete della prestazione lavorativa, considerare la guardia giurata come priva di un luogo fisso e abituale di lavoro.
In aggiunta, poi, viene rilevato che il contratto tra le parti individuava il luogo di lavoro con l’ espressione “la prestazione dovrà svolgersi nelle ore e nei luoghi di lavoro indicati dall’addetto ai servizi. Ai fini contrattuali, si intende come normale località di lavoro il territorio di competenza dell’istituto”. In sostanza, pur essendo il lavoratore formalmente privo di una sede fissa, di fatto, la sua prestazione veniva svolta in via quasi esclusiva presso un centro commerciale, ed egli, per disposizione datoriale, raggiungeva il posto di lavoro utilizzando un veicolo aziendale che doveva prelevare la mattina, presso la sede della società, sottoscrivendo un apposito registro, e restituire nel medesimo posto al rientro serale.
Da escludere, quindi, che il tempo di viaggio impiegato dal lavoratore per spostarsi tra la sede della società (ove prelevava l’auto aziendale) e il luogo della prestazione (il centro commerciale) possa essere considerato orario di lavoro.
Per maggiore chiarezza, infine, i giudici di Cassazione ribadiscono che, in generale, in circostanze nelle quali i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce orario di lavoro anche il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro. Anche perché gli spostamenti dei dipendenti per recarsi dai clienti indicati dal loro datore di lavoro costituiscono lo strumento necessario per l’esecuzione delle prestazioni tecniche di tali lavoratori presso tali clienti. Non tenere conto di tali spostamenti comporterebbe che un datore di lavoro possa rivendicare che solo il tempo impiegato materialmente per svolgere la prestazione presso il cliente rientri nella nozione di orario di lavoro.