Pensione di inabilità: La Suprema Corte sul requisito anagrafico
In materia di pensione di inabilità, la Cassazione ha spiegato che la relativa domanda può essere presentata solo prima del compimento dell’età anagrafica prevista per legge e deve essere accettata, nella ricorrenza degli altri presupposti, se la condizione invalidante si perfeziona entro tale data, come in quel momento prevista in virtù dell’adeguamento dell'età pensionabile all'incremento della speranza di vita.

La Corte di Cassazione è intervenuta su una controversia relativa al diritto alla pensione di inabilità di un'invalida ex art. 12 l. n.118/1971, sollevata dall'INPS stesso in merito al requisito anagrafico che la beneficiaria doveva soddisfare.
La sentenza della Corte ha ribadito che il requisito anagrafico per ottenere la pensione di inabilità civile è stabilito a partire dal diciottesimo anno di età e copre un periodo che si estende fino al compimento delle età prestabilite per la decorrenza dei trattamenti pensionistici. È importante sottolineare che tale requisito è regolato seguendo l'aumento della speranza di vita della popolazione.
Gli esperti hanno anche osservato che la richiesta amministrativa per la pensione di inabilità deve essere presentata prima che la persona raggiunga l'età anagrafica stabilita per legge e, nel caso in cui si verifichi l'invalidità entro tale termine, la domanda deve essere accettata.
Inoltre, la Corte ha chiarito che non è necessario che il requisito anagrafico rimanga fisso alla data di presentazione della richiesta, ma è fondamentale che l'età indicata per legge sia rispettata sia al momento della presentazione dell'istanza amministrativa che al momento in cui la condizione di salute diviene tale da giustificare il beneficio pensionistico.
Pertanto, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall'INPS, enunciando il seguente principio di diritto: «la domanda relativa alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge nr. 118 del 1971 può essere proposta solo prima del compimento dell'età anagrafica prevista per legge e deve essere accolta (nella ricorrenza degli altri presupposti) se la condizione invalidante si perfeziona entro tale data, come ratione temporis stabilita in ragione dell'adeguamento dell'età pensionabile all'aumento della speranza di vita».