L’INAIL paga il lavoratore che ha avuto un incidente durante una selezione per un corso di formazione
L’indennizzabilità dell’infortunio è prevista non solo nelle ipotesi di rischio specifico della prestazione di lavoro, ma anche per il cosiddetto rischio improprio, che sia comunque insito in un’attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni assegnate dal datore di lavoro

Catalogabile come infortunio sul lavoro, con conseguente indennizzo INAIL, quello subito dal lavoratore durante una prova di selezione per l’iscrizione ad un corso di formazione. Questa la lettura data dai giudici (sentenza del 3 ottobre 2024 del Tribunale di Bergamo) all’episodio capitato ad una specialista di anestesia che, da dipendente di un’azienda sanitaria pubblica, si è infortunata durante una prova pratica di selezione svolta in ambiente impervio e propedeutica all’iscrizione ad un corso di formazione per l’elisoccorso gestito dalla ‘Agenzia regionale emergenza e urgenza’. Respinta la tesi sostenuta dall’INAIL e mirata a negare la qualificazione dell’incidente subito dalla dipendente dell’azienda sanitaria pubblica quale infortunio sul lavoro. Applicabile, difatti, secondo i giudici, il principio secondo cui l’indennizzabilità dell’infortunio è prevista non solo nelle ipotesi di rischio specifico della prestazione di lavoro, ma anche per il cosiddetto rischio improprio, che sia comunque insito in un’attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni assegnate dal datore di lavoro. Per maggiore chiarezza, comunque, i giudici ricordano che il concetto di occasione di lavoro non presuppone necessariamente che l’infortunio sia avvenuto durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche o specifiche per le quali è stabilito l’obbligo assicurativo, ma fa riferimento ad un concetto più ampio, ricomprendente ogni infortunio verificatosi nell’espletamento dell’attività lavorativa, anche non tipicamente assegnata, ma quanto meno connessa, strumentale o accessoria all’attività lavorativa. Inoltre, l’occasione di lavoro non prevede necessariamente che l’infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l’obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l’infortunio determinatosi nell’espletamento dell’attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall’apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore (purché connesse con le mansioni lavorative), con il solo limite, in quest’ultima ipotesi, del cosiddetto rischio elettivo, dovendosi dare rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l’attività protetta. Ragionando in questa ottica, lo svolgimento della prova per l’abilitazione all’elisoccorso è strumentale, precisano i giudici, alla prestazione della lavoratrice quale anestesista che offre la propria disponibilità anche ad una particolare forma di gestione dell’emergenza. In tal senso, non rileva affatto l’eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto, rilevando tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socioeconomiche, in cui l’attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall’apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, col solo limite, in quest’ultimo caso, del cosiddetto rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali. In sostanza, il soccorso in elicottero non è tra le mansioni obbligatorie della lavoratrice, ma costituisce in ogni caso una forma di prestazione lavorativa tipicizzata dalla datrice di lavoro e richiesta, pur su base volontaria, ai propri medici. Dato tale presupposto, risulta evidente che la prova svolta dalla lavoratrice era finalizzata a offrire la propria prestazione lavorativa in modo più completo a tutto favore della azienda sanitaria.