Legittimità dell'assunzione a tempo determinato per lavoratori disabili
In che modo il datore di lavoro può legalmente concludere contratti a tempo determinato con lavoratori disabili nel rispetto della legge n. 68/1999, che promuove la loro inclusione duratura nel mercato del lavoro? Ecco la decisione della Corte

Il caso in esame riguarda la richiesta di risarcimento del danno presentata da un lavoratore disabile in risposta alla modifica unilaterale dell'orario di lavoro da parte del datore di lavoro. La Corte ha chiarito che l'assunzione di lavoratori disabili con contratti a tempo determinato è considerata legittima quando avviene in conformità alla legge n. 68 del 1999, articolo 11, che regola l'inserimento lavorativo dei disabili. Oltre a questi casi previsti dalla legge, qualsiasi altra modifica unilaterale del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro è proibita, a meno che non favorisca specificamente il lavoratore disabile.
Il danno subito dal lavoratore a seguito di una modifica dell'orario di lavoro può essere risarcito, a condizione che il dipendente dimostri che tale modifica ha causato effettivi danni. Nel caso discusso, il lavoratore ha affermato che il datore di lavoro aveva arbitrariamente modificato l'orario di lavoro rispetto a quanto stabilito nel contratto.
I Giudici sottolineano che il danno subito da un lavoratore assunto conformemente alla normativa sull'avviamento dei disabili (legge n. 68/1999) può essere oggetto di risarcimento in caso di modifiche arbitrarie all'orario di lavoro apportate dal datore di lavoro. È importante che il lavoratore affermi il danno prima di dimostrarlo, e che esista un legame diretto tra l'azione del datore di lavoro e il danno subito dal dipendente.
In sintesi, la Corte ha evidenziato che le modifiche unilaterali dell'orario di lavoro da parte del datore di lavoro sono consentite solo se rientrano nei parametri previsti dalla legge per favorire l'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro. Il dipendente deve dimostrare che la modifica dell'orario abbia effettivamente causato un danno e che questo sia direttamente collegato all'intervento del datore di lavoro (Cas. n. 28657 del 7 novembre 2024).