Il Registro dei Titolari Effettivi davanti alla CGUE
Le Società fiduciarie autorizzate contestano l'equiparazione del mandato fiduciario al trust, richiedendo l'esenzione dalla registrazione. È stato chiesto alla CGUE di chiarire i concetti di "istituti simili" e verificare se l'inclusione dei mandati fiduciari tra tali istituti è conforme al diritto dell’Unione

Le Società fiduciarie autorizzate all'esercizio della loro attività hanno contestato i provvedimenti amministrativi che classificavano il mandato fiduciario come simile al trust, sottoponendolo all'obbligo di registrazione e comunicazione previsto dalla legge.
Il TAR del Lazio ha respinto i ricorsi ritenendoli infondati. Le Società hanno, dunque, adìto il Consiglio di Stato, il quale ha sospeso la decisione e deferito alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sei questioni pregiudiziali.
Nonostante il Consiglio di Stato abbia respinto i motivi del ricorso in appello, ha notato la mancanza dei requisiti per evitare il deferimento delle questioni alla Corte di Giustizia dell'UE, in base all'articolo 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Questo è dovuto alla complessità delle questioni in gioco, che riguardano l'interpretazione corretta della Direttiva n. 2015/849 e la possibile incompatibilità con la legislazione nazionale.
Il Consiglio di Stato ha deciso di chiedere alla CGUE una chiara interpretazione riguardo ai concetti di "istituti simili" e se la normativa nazionale che include i mandati delle Società fiduciarie tra questi istituti sia in contrasto con il diritto UE.
Inoltre, sono state identificate sei questioni interpretative da sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che si concentrano sull'inclusione dei mandati fiduciari nella definizione degli istituti giuridici simili ai trust, prendendo in considerazione specifiche direttive europee e la legislazione italiana vigente.