Il cittadino straniero non deve fornire anche il codice fiscale del coniuge

Smentita la posizione assunta dall’INPS, che aveva respinto l’istanza

Il cittadino straniero non deve fornire anche il codice fiscale del coniuge

Per l’ottenimento della pensione di inabilità il codice fiscale del coniuge non è un requisito fondamentale. Proprio applicando questa prospettiva, i giudici (sentenza del 12 settembre 2024 del Tribunale di Milano) hanno accolto le rimostranze di un cittadino straniero, ma residente in Italia, che si era visto respingere dall’INPS la domanda di pensione di inabilità per non avere allegato il codice fiscale della moglie, ancora residente nel Paese di origine. Per i giudici non ci sono dubbi: è sufficiente a integrare i requisiti previsti dalla legge un’attestazione dell’autorità competente del Paese di origine circa le condizioni di indigenza del coniuge, non essendo, al contrario, necessario che questi disponga di un codice fiscale rilasciato dalle autorità italiane, richiesto solo per eventuali maggiorazioni. Per maggiore chiarezza, comunque, viene ricordato che proprio l’INPS ha chiarito che il riconoscimento di alcune provvidenze, tra cui, la pensione di inabilità, fermi gli ulteriori requisiti di legge (condizioni sanitarie, residenza in Italia, ecc.), deve essere concesso a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche se privi di permesso di soggiorno comunitario di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno. Ferma la sussistenza di ogni ulteriore e diverso requisito di legge che lo stesso INPS non contesta e che, quindi, deve ritenersi pacifico, per quanto risulta in atti, l’unica ragione per la quale l’ente ha ritenuto di non portare a termine la procedura promossa con la domanda di concessione della pensione di inabilità è l’assenza di un valido e certificato codice fiscale riferibile alla coniuge del cittadino straniero. Codice fiscale che le norme indicano quale strumento di identificazione del cittadino e dato da riportare in ogni richiesta ed interlocuzione tra privato e pubblica amministrazione. Mentre per i cittadini italiani o stranieri in Italia il codice fiscale può essere chiesto all’Agenzia delle Entrate, nel caso degli stranieri soggiornanti all’estero in Paese extra Unione Europea, è possibile ottenerlo presso i Consolati Italiani del Paese di residenza. Nel caso specifico, però, la moglie del cittadino straniero risiede nello Stato delle Filippine ed ha riferito che nel luogo di residenza non esiste un Consolato Italiano. Alla domanda amministrativa è stato allegato, però, il certificato di residenza del nucleo familiare e l’attestazione dell’autorità competente del Paese di origine circa la totale indigenza della donna, mantenuta dal marito che risiede in Italia. Si tratta di documentazione che l’INPS non ha contestato e che, pertanto, deve ritenersi, spiegano i giudici, valida e sufficiente a dimostrare le condizioni economiche e reddituali della donna, unico requisito richiesto per la concessione della pensione di inabilità all’uomo. Tanto prevede, difatti, la normativa, che fa riferimento al coniuge solo ai fini della verifica, negativa, delle sue condizioni economiche. In presenza di una documentazione che sembra soddisfare i requisiti di legge, pur in mancanza di un codice fiscale che, tuttavia, non è richiesto quale presupposto per il riconoscimento della pensione di inabilità, ma semmai, come riferito dall’INPS, per eventuali maggiorazioni, non paiono esservi ragioni ostative al riconoscimento della provvidenza richiesta dal cittadino straniero.

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