Funzionamento delle assemblee separate nelle associazioni ETS: le indicazioni dei notai
Nelle associazioni ETS che contano almeno cinquecento associati, le deleghe provenienti dalle assemblee separate per partecipare all'assemblea generale non sono vincolate ai limiti stabiliti dall'articolo 24, comma 3, del Codice del Terzo Settore

La Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano, tramite la massima n. 18/2024, ha chiarito che nelle associazioni ETS con almeno cinquecento associati, le deleghe per partecipare all'assemblea generale, provenienti da assemblee separate, non sono soggette ai limiti previsti dall'art. 24, comma 3, c.t.s.
Secondo quanto specificato dall'art. 24, comma 5, c.t.s., le associazioni con almeno cinquecento associati possono organizzare il processo assembleare tramite assemblee separate, applicando disposizioni simili a quelle per le cooperative, come indicate nell'art. 2540 c.c., commi 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili.
Le assemblee separate hanno il compito di riunire gli associati in base alla loro residenza o categoria di appartenenza. Ogni assemblea separata, durante la quale si nominano delegati per l'assemblea generale, ha lo scopo di preparare e facilitare il processo decisionale collaterale all'assemblea generale, dove si adotta la decisione finale.
Questo metodo consente alle associazioni con un alto numero di associati distribuiti geograficamente di prendere decisioni in modo più efficiente, garantendo al contempo la partecipazione di tutti gli associati alla delibera.
I delegati nominati dalle assemblee separate non devono essere confusi con i "delegati al voto" di cui all'art. 24, comma 3, c.t.s. Il delegato al voto rappresenta il singolo associato in un'assemblea cui potrebbe partecipare personalmente, mentre i delegati delle assemblee separate sono gli unici autorizzati per partecipare all'assemblea generale.
Data la loro diversa funzione, i delegati dalle assemblee separate sono soggetti esclusivamente alle disposizioni dell'art. 24, comma 5, c.t.s. e, grazie ai riferimenti normativi, a quelle dell'art. 2540, commi 3, 4 e 5, c.c. Di conseguenza, i limiti previsti dall'art. 24, comma 3, c.t.s. non si applicano ai delegati provenienti dalle assemblee separate che partecipano all'assemblea generale, poiché non soddisfano i requisiti richiesti.