Domanda inammissibile se il ritardo è imputabile al creditore

Decisivo che il creditore abbia avuto conoscenza effettiva della dichiarazione di fallimento o ne abbia conseguito una conoscenza assimilabile a quella legale che gli sarebbe stata garantita dall’invio della comunicazione prevista dalla legge fallimentare

Domanda inammissibile se il ritardo è imputabile al creditore

In materia di insinuazione al passivo fallimentare, il diniego per ultratardività della domanda – definita supertardiva – è legittimo ogni qualvolta il ritardo sia imputabile al creditore, o perché ha avuto conoscenza effettiva della dichiarazione di fallimento, o perché ne ha conseguito una conoscenza assimilabile a quella legale che gli sarebbe stata garantita dall’invio della comunicazione prevista dalla legge fallimentare.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 33068 del 18 dicembre 2025 della Cassazione), i quali hanno così respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento di una società per azioni, opposizione presentata dall’amministratore di società controllate dichiarate fallite in estensione unitamente alla holding del gruppo societario. In ballo, nella vicenda in esame, un credito pari a quasi un milione e centomila euro.
In generale, in caso di domanda supertardiva di ammissione al passivo, è necessaria la valutazione della eventuale sussistenza di una causa non imputabile che giustifichi il ritardo del creditore. Necessario, quindi, stabilire se, sulla scorta degli elementi di prova forniti, l’attivazione del creditore sia comunque avvenuta in un tempo che appaia, in base a un criterio di ragionevolezza, in rapporto alle peculiarità del caso concreto, giustificato dalla necessità di prendere contezza del fallimento e di redigere l’istanza di opposizione al passivo.
Di conseguenza, va esclusa la causa non imputabile del ritardo ove il curatore fallimentare dimostri che il creditore abbia comunque avuto notizia del fallimento.
Analizzando la specifica vicenda, è provata in capo al creditore la conoscenza del fallimento, in considerazione del fatto che, con la medesima sentenza dichiarativa del fallimento in estensione delle società controllate di cui egli era legale rappresentate, era stato contestualmente dichiarato anche il fallimento della holding.
In particolare, si è appurato che il creditore era legale rappresentante di alcune società controllate dalla ‘s.p.a.’ e per esse era costituito nella procedura prefallimentare avviata con ricorso da parte della curatela del fallimento della ‘s.p.a ‘per l’estensione del fallimento nei confronti di tali compagini.

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