Docente e ‘youtuber’: possibile un provvedimento disciplinare di recesso

Necessario, però, valutare la condotta del docente, sia rispetto alla attività portata avanti come ‘youtuber’, sia rispetto alle interlocuzioni con la scuola in merito alla ufficialità dell’operatività come ‘youtuber’

Docente e ‘youtuber’: possibile un provvedimento disciplinare di recesso

Docente part-time alla scuola superiore e, allo stesso tempo, ‘youtuber’. Per i magistrati, la ‘doppia vita’ professionale dell’insegnante può, almeno sulla carta, costargli il posto.
Questa la valutazione compiuta dai giudici (sentenza numero 23816 del 22 luglio 2026 della Cassazione), i quali precisano che va escluso il provvedimento di decadenza, previsto in tema di incompatibilità assoluta per il personale docente, ma aggiungono poi che, trattandosi di lavoratore part time con orario ridotto, è possibile procedere con un provvedimento disciplinare di recesso.
 Scenario della singolare vicenda è una scuola superiore in Liguria. A scontrarsi sono un professore – part-time, va precisato – e il Ministero dell’Istruzione. Pomo della discordia è il secondo lavoro come ‘youtuber’ portato avanti on line dal docente.
Proprio quest’ultima attività viene ritenuta non compatibile con ruolo e funzioni della docenza. Ecco spiegato il provvedimento, datato marzo 2024, con cui il Ministero dell’Istruzione dichiara il professore decaduto dal servizio per avere svolto attività di ‘youtuber’, ritenuta incompatibile con la funzione di docente.
Inevitabile lo strascico giudiziario, col professore che contesta la linea dura adottata dal Ministero dell’Istruzione. Sia in primo che in secondo grado, però, il docente si ritrova con un pugno di mosche in mano. Per il giudice d’Appello, in particolare, la procedura applicabile è quella speciale prevista, in materia di incompatibilità, dal ‘Testo unico in materia di istruzione’, e, pur essendo il docente part time, quella da lui svolta è un’attività non esercitabile, perché non autorizzabile, in quanto di natura commerciale, ma, anzi, visti i compensi corrisposti al docente, l’attività in questione va considerata di tipo imprenditoriale.
A fronte delle ulteriori obiezioni sollevate in terzo grado dal docente, il drastico provvedimento adottato dal Ministero dell’Istruzione viene messo in discussione. Ciò però non significa, in automatico, che il professore finito nei guai per l’attività di ‘youtuber’ possa tirare un sospiro di sollievo.
Su questo punto, difatti, i magistrati di Cassazione sono chiari: nel particolare caso concreto, nei confronti del docente non avrebbe dovuto adottarsi il provvedimento di decadenza, previsto in tema di incompatibilità assoluta per il personale docente, ma, trattandosi di lavoratore part time con orario ridotto, seguire la procedura prevista dalla legge 662 del 1996 e procedere con un provvedimento disciplinare di recesso.
Necessario, pertanto, un nuovo processo in Appello, così da valutare nuovamente la condotta del docente, sia rispetto alla attività portata avanti come ‘youtuber’, sia rispetto alle interlocuzioni con la scuola in merito alla ufficialità dell’operatività come ‘youtuber’.

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