Conferimento del ramo d’azienda: la parola al Fisco

La qualificazione di un’operazione come conferimento di ramo di azienda richiede una valutazione della sussistenza dei principali elementi idonei a identificare una "azienda”

Conferimento del ramo d’azienda: la parola al Fisco

Con l'interpello n. 195 del 9 ottobre 2024, diverse società hanno presentato interrogativi al Fisco su alcuni punti cruciali. In particolare:

- con l'interpello qualificatorio, le società hanno chiesto un parere riguardo alla possibilità di applicare la neutralità fiscale, come previsto dall'articolo 176 del TUIR, all'operazione di conferimento del ramo di azienda.

- con l'interpello ordinario, hanno chiesto chiarimenti sui requisiti per beneficiare della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni acquisite a seguito del conferimento con il regime di cui all'articolo 176 del TUIR.

- con l'interpello antiabuso, hanno domandato se vi fosse una possibile situazione di abuso del diritto.

Nel caso dell'interpello qualificatorio, il Fisco osserva che affinché si possa parlare di cessione di azienda o ramo di azienda, l'elemento ceduto deve essere organico e idoneo a permettere all'acquirente di continuare l'attività imprenditoriale. Nel caso specifico, il ramo di azienda oggetto di conferimento sembra avere le caratteristiche di "unità funzionale", qualificandosi come ramo di azienda ai fini delle imposte dirette e dell'articolo 176 del TUIR.

Per quanto riguarda l'interpello ordinario, il Fisco ritiene che non vi siano dubbi interpretativi riguardo alla determinazione dell'holding period e che l'interpello presentato non sollevi questioni di incertezza in merito all'applicazione degli articoli 87 e 176 del TUIR. Pertanto, l'interpello ordinario è considerato inammissibile.

Sull'interpello antiabuso, poi, il Fisco rileva che il risparmio d'imposta ottenuto potrebbe essere considerato indebito a causa di alcune operazioni svolte che sembrano configurare una strategia ingannevole. Questo comporterebbe la creazione di un risparmio fiscale non totalmente legittimo.

In conclusione, il Fisco evidenzia che, nonostante alcune specifiche fasi dell'operazione siano considerate valide ai sensi dell'articolo 176 del TUIR, l'intera operazione potrebbe essere soggetta a valutazione antiabuso se combinata con altre azioni non conformi, come specificato nell'art. 10-bis della legge in questione.

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