Composizione della crisi da sovraindebitamento: se i creditori si sono espressi sulla proposta di accordo, allora è impossibile modificarla

La procedura esclude che, intervenuto il voto dei creditori, il giudice possa concedere al debitore un nuovo termine per formulare una proposta migliorativa

Composizione della crisi da sovraindebitamento: se i creditori si sono espressi sulla proposta di accordo, allora è impossibile modificarla

Nella procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinata dalla cosiddetta ‘legge antisuicidi’, non è consentito al debitore integrare la proposta di accordo una volta che il giudice ne abbia disposto la comunicazione ai creditori e che questi abbiano già espresso le proprie dichiarazioni di consenso o dissenso. Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 31798 del 10 dicembre 2024 della Cassazione), i quali precisano che la sequenza procedimentale, come prevista dalla normativa, esclude che, intervenuto il voto dei creditori con esito negativo, il giudice possa concedere al debitore un nuovo termine per formulare una proposta migliorativa, dovendo invece l’integrazione della proposta avvenire prima della comunicazione ai creditori e della conseguente espressione del voto. Sempre analizzando la ‘legge antisuicidi’, emerge che il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti. Poi, il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti, fissa immediatamente l’udienza, disponendo la comunicazione ai creditori, i quali fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all’organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell’udienza. In mancanza di tale dichiarazione, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata. Di conseguenza, non è consentito al debitore di integrare la proposta una volta che il giudice ne abbia disposto la comunicazione ai creditori e che questi ultimi abbiano espresso in ordine alla specifica proposta le proprie dichiarazioni di consenso (espresso o tacito) ovvero di dissenso.

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