Compensi del professionista: quando è applicabile l’esenzione da revocatoria
Riflettori puntati su pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo
Laddove il concordato non sia stato aperto, perché la proposta non è stata mai depositata, non rientrano nell’esenzione da revocatoria i crediti liquidi ed esigibili che siano stati pagati alla scadenza.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 3931 del 22 febbraio 2026 della Cassazione), chiamati a prendere in esame l’istanza con cui un professionista ha invocato, nei confronti del fallimento di una società, l’esclusione dalla revocatoria di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo.
Risposta negativa già da parte dei giudici d’Appello, i quali hanno richiamato il principio secondo cui il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione sia stata funzionale alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il creditore venga ammesso alla procedura, ciò permettendo istituzionalmente ai creditori di potersi esprimere sulla proposta che a loro è rivolta.
Decisiva, in sostanza, la constatazione che si discute della sola attività prodromica alla presentazione di una proposta concordataria mai depositata: esclusa, quindi, l’applicazione dell’esenzione, invocata dal professionista, dalla revocatoria.
Sulla stessa lunghezza d’onda, poi, anche i magistrati di Cassazione, i quali ricordano che la regola generale, nel sistema della legge fallimentare, resta quella della revocabilità degli atti e dei pagamenti compiuti in periodo sospetto. I casi di esenzione dalla revocatoria, per quanto ampliati all’esito della riforma del 2005, introducono e si pongono, pertanto, in termini di tendenziali vere e proprie eccezioni rispetto al precetto della legge fallimentare.
L’eterogeneità delle situazioni volta a volta prese in considerazione dalla legge e fatte oggetto di esonero rivela, peraltro, che l’unico filo di unificazione tra le diverse ipotesi previste sta nel fatto che esse rispondono a interessi particolari che il legislatore ha ritenuto meritevoli di protezione in misura superiore rispetto al ripristino della par condicio creditorum. Ne consegue che l’interpretazione dei casi di esenzione non può, dunque, che rapportarsi (oltre che, evidentemente, alla lettera delle norme che le prevedono) alla specifica ragione che sostiene ciascuna di esse.
Difatti, la legge fallimentare dispone che non sono soggetti all’azione revocatoria i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali di concordato preventivo, compresi pertanto quelli a tal fine contratti con i professionisti. Quindi, l’obiettivo è di favorire il ricorso alla procedura di concordato preventivo, nel quadro della riforma di tale procedura, diretta a predisporre un possibile strumento di composizione della crisi idonea a favorire la conservazione dei valori aziendali, e il presupposto è quello di liquidità ed esigibilità del credito, volto ad esentare da revocatoria solo i pagamenti anticipati rispetto al compimento delle prestazioni professionali, in quanto diretti in qualche modo a sottrarre il professionista dai possibili rischi di insuccesso dell’iniziativa di regolazione della crisi
Peraltro, il pagamento effettuato in favore del consulente della società anteriormente alla dichiarazione di fallimento non rientra nell’esenzione dalla revocatoria qualora il servizio reso dal consulente si sia risolto in un mero esame preliminare di fattibilità per l’impresa della soluzione concordataria, senza estrinsecarsi nell’atto a rilevanza esterna della presentazione della domanda di accesso al concordato. Non sussiste, infatti, in tale ipotesi, ad una valutazione ex ante, l’astratta configurabilità della strumentalità necessaria e diretta fra prestazione e procedura concorsuale che è requisito costitutivo ai fini dell’esenzione.
Non è discutibile che l’esenzione da revocatoria non può operare a prescindere dall’apertura del concordato, poiché il concetto di strumentalità (quale prius della prestazione da cui sorge il credito) è predicabile a fronte di una fattispecie pienamente compiuta e dunque proprio per il caso di concordato ammesso, cui cioè il debitore abbia acceduto, pena la riduzione a mera intenzionalità della commentata attitudine causale, sottolineandosi sul punto proprio la differenza tra l’esenzione da revocatoria, che ha riguardo a debiti liquidi e già esigibili pagati alla scadenza, e l’ampia gamma delle prestazioni che possono beneficiare della prededuzione, invece ben compatibile con adempimenti parziali, anticipati, in acconto.
E se il debitore neanche è stato ammesso alla procedura di concordato preventivo, non occorre andare oltre nell’accertamento, mancando la stessa possibilità di instaurare una relazione strumentale tra la procedura concorsuale e la prestazione professionale, con la conseguenza che la controprestazione ricevuta dal professionista integrerebbe, in realtà, un pagamento ordinario, eseguito da un insolvente e senza uno scopo concorsuale anche solo vagamente pertinente alla procedura di composizione della crisi.