Ammessa la liquidazione controllata con un solo creditore e senza beni
La Corte di Appello di Torino ha confermato l'accettazione della procedura di liquidazione controllata anche quando si ha un unico creditore e l'assenza di beni presenti, basandosi su una semplice certificazione di crediti futuri

La vicenda in questione ha origine da un reclamo presentato da una società di cartolarizzazione contro una decisione emessa dal Tribunale di Alessandria, che aveva permesso al debitore (persona fisica) di accedere alla liquidazione controllata a seguito di un debito derivante da un mutuo ipotecario contratto con un istituto bancario. Il debitore aveva richiesto di essere liberato da tale debito mediante il pagamento di una somma mensile pari al quinto del suo stipendio e dei proventi della vendita di due motociclette per 36 mesi.
La società reclamante si opponeva all'apertura della liquidazione controllata, sostenendo che il debito ipotecario rappresentasse l'unica difficoltà finanziaria del debitore e che l'avvio della procedura fosse un tentativo per bloccare un'azione esecutiva in corso. Chiedeva anche di dichiarare l'inammissibilità della procedura basata su due attività di scarso valore e sui redditi futuri, sostenendo che la legge, con la modifica dell'articolo 268, comma 3, del codice civile, in quel periodo non ancora in vigore, avesse stabilito che una liquidazione controllata "senza beni" non sarebbe stata accettata.
La Corte ha esaminato i requisiti per accedere alla liquidazione controllata e ha confermato l'ammissibilità della liquidazione controllata anche con un solo creditore, sottolineando che non vi è l'obbligo di avere più debiti per accedere alla procedura e che non è possibile introdurre nuove condizioni interpretative in assenza di indicazioni legislative. Inoltre, ha accolto l'idea di una liquidazione controllata "senza beni", in coerenza con i principi giurisprudenziali eurounionali e con una recente sentenza della Corte Costituzionale.
La Corte ha quindi enunciato due principi fondamentali, ovvero che: la condizione essenziale per accedere alla liquidazione controllata è il sovraindebitamento strutturale del debitore, e una liquidazione controllata che consideri i redditi futuri come parte attiva è valida in conformità al concetto di responsabilità patrimoniale.
Infine, la Corte si è concentrata sull'applicazione di un emendamento non ancora in vigore al momento della decisione, che ha ridefinito le condizioni per l'accesso alla liquidazione controllata in caso di presentazione da parte del debitore. La Corte ha concluso che questa modifica non esclude necessariamente la possibilità di una procedura "senza beni", ma solo in presenza di prove che rendano improbabile l'acquisizione di attività future.
Il rigetto dei motivi della società reclamante ha quindi portato alla conferma della sentenza del Tribunale, che ha autorizzato la liquidazione controllata con un solo creditore e basata su crediti futuri (App. Torino del 27 agosto 2024).