‘Via libera’ anche se il soggetto può contare solo sull’apporto di un sostegno esterno

Necessario, però, che l’apporto di finanza esterna aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori

‘Via libera’ anche se il soggetto può contare solo sull’apporto di un sostegno esterno

‘Via libera’ al concordato minore anche se l’istanza è presentata da un soggetto sovraindebitato privo di beni o redditi ed è sorretta esclusivamente da finanza esterna. Fondamentale, però, aggiungono i giudici (sentenza del 14 gennaio 2025 del Tribunale di Campobasso), che l’apporto di risorse esterne sia idoneo, in concreto, ad ampliare, in misura apprezzabile, l’attivo disponibile. Nello specifico, il debitore è attualmente non occupato, essendo ferma la sua attività, a cui, peraltro, è ricondotta la maggior parte dell’esposizione debitoria presa in esame, e si trova in un palese stato di sovraindebitamento, dato dall’incapacità di provvedere al pagamento delle proprie obbligazioni con mezzi normali. In dettaglio, questo è il quadro: le sue entrate mensili sono costituite in via esclusiva dall’assegno di inclusione (pari a circa 620 euro mensili), posto che l’assegno unico percepito per le figlie viene versato integralmente alla loro madre; deve sostenere le spese per la locazione dell’immobile adibito a casa di abitazione (con canone mensile pari a 300 euro); deve sostenere le spese per il mantenimento delle figlie, fissato dal Tribunale in complessivi 280 euro mensili, oltre al 50 per cento delle spese straordinarie; l’esposizione debitoria trae origine, in prevalenza, nell’attività economica in precedenza esercitata (ed invero, del debito complessivo di quasi 150mila euro, l’importo di oltre 80mila euro è di pertinenza di Agenzia delle Entrate - Riscossione, a cui si aggiungono i contratti di finanziamento stipulati con una banca, il debito relativo al pagamento dei canoni di locazione arretrati e una pluralità di sanzioni per violazioni del ‘Codice della strada’. A sostegno integrale della domanda di concordato minore c’è l’apporto di finanza esterna, che, secondo i giudici, aumenta in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, posto che, diversamente, non potrebbero ottenere alcun pagamento, neanche parziale.

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