Solo l’attività di professore ordinario vale per il riconoscimento come ‘docente emerito’

Irrilevante, chiariscono i giudici, invece, il periodo di servizio prestato quale professore associato

Solo l’attività di professore ordinario vale per il riconoscimento come ‘docente emerito’

Normativa alla mano, ciò che rileva, al fine del conferimento della onorificenza di professore emerito, è unicamente l’attività svolta nella qualità di professore ordinario per almeno venti anni e non anche il periodo di servizio prestato quale professore associato. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 1 del 23 gennaio 2025 del Consiglio di Stato), chiamati a prendere in esame le rimostranze di un docente a seguito del provvedimento con cui il Ministero dell’Università aveva respinto la proposta, inoltrata da un ateneo capitolino, in suo favore del titolo di professore emerito. Chiara la questione sollevata dal docente dell’ateneo capitolino, se, cioè, alla luce della normativa, il periodo di servizio trascorso rivestendo la qualifica di professore associato possa essere riconosciuto ai fini del raggiungimento della soglia dei venti anni di servizio, indispensabile per l’attribuzione della qualifica di professore emerito. I magistrati riconoscono che con riforme ad hoc si è prevista l’unicità del ruolo dei professori ordinari e di quelli associati, ma, aggiungono, essi sono stati distinti per diversi aspetti. In particolare, la norma, pur prevedendo l’unicità del ruolo, ha distinto i compiti e le responsabilità degli uni e degli altri, inquadrandoli in due fasce funzionali. Le perduranti differenze tra le due qualifiche riguardano: le regole sul reclutamento, poiché per accedere alla qualifica di professore ordinario occorre l’abilitazione scientifica nazionale di prima fascia, che dimostra il raggiungimento della piena maturità scientifica, mentre per accedere alla qualifica di professore associato occorre l’abilitazione scientifica nazionale; i presupposti per potere accedere alle due qualifiche, poiché alla qualifica di professore ordinario si accede a seguito del raggiungimento della piena maturità scientifica; le regole sul conferimento degli incarichi direttivi (Direttore di dipartimento, Rettore, Prorettore), riservati ai professori ordinari, con l’eccezione delle Università nelle quali essi non vi siano, con un regime diverso anche sull’elettorato attivo. In sostanza, anche dopo la riforma universitaria, non si può ravvisare l’equiparazione tra la qualifica del professore ordinario e quella di professore associato. E poi, oltre alla persistente differenza sostanziale delle qualifiche di professore ordinario e di professore associato, occorre tenere presente, osservano i giudici, che, sulla base di una specifica valutazione del legislatore, l’onorificenza può essere conferita al professore ordinario in considerazione della perduranza nel tempo – fissato in venti anni – dello svolgimento dell’attività lavorativa nella posizione apicale della docenza universitaria. Tale perduranza è stata considerata decisiva dal legislatore, affinché possa essere valutata la eccezionalità della carriera accademica, giustificativa dell’onorificenza.

Rileva, poi, anche il dato testuale della norma, dato secondo cui sussiste l’equiparazione dello stato giuridico dei professori ordinari e di quello dei professori associati, salvo che non sia diversamente disposto. In questo quadro si inserisce anche quanto stabilito nel lontano 1988 dalla Corte Costituzionale: l’unitarietà della funzione docente non equivale all’unicità del ruolo dei professori universitari. Il sistema normativo stabilisce una gerarchia di valori e delle funzioni tra le due fasce del ruolo dei professori, riservando compiti direttivi, organizzativi e di coordinamento all’ordinario, acquisito all’istruzione universitaria attraverso più severa selezione concorsuale mirante ad individuare una personalità scientifica compiutamente matura, mentre la diversa modalità del reclutamento dell’associato è preordinata soltanto ad accertarne l’idoneità scientifica e didattica.

Non hanno pertanto rilievo gli indiscussi principi relativi alla unitarietà della funzione docente ed alla pari garanzia di libertà didattica e di ricerca. La distinzione tra le due qualifiche, ciascuna delle quali correlata ad un diverso livello di maturità scientifica e didattica, è stata confermata anche dalla riforma universitaria del 2010. Tirando le somme, in materia di conferimento dell’onorificenza di professore emerito, il legislatore ha sempre attribuito rilievo esclusivamente alla qualifica di professore ordinario. Di conseguenza, l’attribuzione del titolo onorifico di ‘docente emerito’ presuppone la sussistenza di un dato oggettivo, lo svolgimento dell’attività lavorativa quale professore ordinario per almeno venti anni, in presenza del quale l’Università può proporre il suo conferimento da parte del Ministero, in considerazione della piena maturità scientifica e del conseguimento di risultati eccezionali nello studio e nella ricerca. Non si può dunque ammettere che nel computo del periodo minimo di venti anni si possa tenere conto dell’attività svolta quale professore associato.

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