Società per azioni a tempo determinato: sì alla clausola di recesso ad nutum

È lecita la clausola statutaria di una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, che preveda la possibilità per i singoli soci di recedere dalla società ad nutum con un termine congruo di preavviso.

Società per azioni a tempo determinato: sì alla clausola di recesso ad nutum

Secondo la Corte d’appello di Cagliari, il contenuto di una clausola statutaria con cui sia previsto che «Anche al di fuori dei casi di cui sopra i soci possono comunque recedere con un preavviso di almeno centottanta giorni: in tal caso, il recesso produrrà effetti dallo scadere dei centottanta giorni» non è lecito se la società di capitali è costituita a tempo determinato. La clausola veniva infatti ritenuta nulla in virtù del fatto che il codice civile contempla il recesso anche senza giusta causa e con preavviso solo nelle società costituite a tempo indeterminato, mentre lo stesso non dispone per quelle a tempo determinato.

La Cassazione (sent., 29 gennaio 2024, n. 2629) ha però ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso del socio che aveva esercitato il recesso proprio in forza della suddetta clausola.

Afferma infatti la sentenza che, secondo l’opinione condivisa, la riforma del diritto societario del 2003 ha inteso superare i due principî che in precedenza connotavano la norma: ossia, da un lato, la tassatività delle cause di recesso e, dall’altro lato, la preferenza per l’interesse all’integrità del patrimonio sociale ed alla prosecuzione dell’impresa, con la conseguente liquidazione “punitiva” per il socio uscente, con l’obiettivo di favorire la competitività tra le imprese. In tale contesto, occorre considerare che «la propensione all’investimento tanto più aumenta, quanto più l’investitore sia certo della possibilità di un rapido disinvestimento».

Il legislatore ha dunque ampliato i casi di recesso previsti dalla legge, tenendo «in considerazione primaria le esigenze del socio-investitore e non più solo quelle del socio interessato alla gestione della società, per il quale il recesso costituirebbe la massima espressione del suo dissenso da una scelta della maggioranza».

Tale obiettivo si concretizza nel rimettere alla libertà statutaria la scelta di contemplare altre vicende di exit dei soci, nell’esercizio della loro autonomia negoziale privata, secondo il proprio programma imprenditoriale in modo da consentire a ciascuno di uscire dalla compagine societaria, non necessariamente in presenza dell’assunzione di deliberazioni assembleari, ma anche, come nella specie, semplicemente per volere del socio.

In conclusione, la Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui «È lecita la clausola statutaria di una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, la quale, ai sensi dell’art. 2437, comma 4, c.c., preveda, quale ulteriore causa di recesso, la facoltà dei soci di recedere dalla società ad nutum con un termine congruo di preavviso». (Cass. civ., sez. I, sent., 29 gennaio 2024, n. 2629)

 

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