Sicurezza sociale: in vigore l’Accordo Italia-Moldavia
L’INPS, con circolare 2 febbraio 2024 n. 28, riassume le principali novità introdotte con l’Accordo tra Italia e Moldavia in materia di sicurezza sociale, in vigore dal 1° dicembre 2023.

L’Accordo regola la presentazione delle domande di pensione in regime nazionale presso l’Istituto e la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS), istituzione moldava competente. L’Accordo regola anche i rapporti tra i due Paesi in materia di esportabilità delle pensioni e delle rendite per infortunio e malattia professionale erogate, per l’Italia, da INPS e INAIL. Il campo di applicazione ricomprende, con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale moldava, per quanto riguarda la pensione di vecchiaia e le prestazioni d’invalidità causate anche da infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai superstiti. Invece, con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana, l’Accordo trova applicazione: - alle prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti previste dall’AGO, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall’INPS; - alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale gestite dall’INAIL. Per quanto riguarda la legislazione di sicurezza sociale italiana, l’Accordo non trova applicazione nel caso di assegno sociale, di altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale e di integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali la legislazione italiana prevede il requisito della residenza in Italia. Il campo di applicazione soggettivo dell’Accordo, infine, comprende le persone che sono o sono state beneficiarie delle prestazioni riconosciute in base alla legislazione nazionale di una o di entrambe le parti, nonché ai loro familiari e superstiti. Le domande di pensione italiane devono essere presentate direttamente all'INPS utilizzando il canale telematico dove sono fornite indicazioni anche sui soggetti che seguono la loro gestione e il pagamento delle prestazioni. (Circolare INPS 2 febbraio 2024 n. 28)