Se il socio ha esercitato il diritto di recesso, non può accedere ai documenti della società

Impossibile riconoscere in favore del socio receduto un diritto di accesso alla documentazione sociale

Se il socio ha esercitato il diritto di recesso, non può accedere ai documenti della società

Questo il paletto fissato dai giudici, i quali osservano che, in generale, il diritto del socio non amministratore di una ‘s.r.l. di accedere alla documentazione sociale presuppone la qualità di socio non amministratore, per l’appunto. Ciò comporta che , pertanto, tale diritto di accesso ai documenti non sussiste in capo al socio che ha già esercitato il diritto di recesso dalla società. I giudici aggiungono poi che la natura recettizia della dichiarazione di recesso comunicata dal socio è produttiva di effetti immediatamente nel momento in cui entra nella sfera di conoscenza della società e non al termine della procedura di modificazione definitiva della compagine sociale, consistente nella liquidazione della quota mediante acquisto della stessa da un socio o da un terzo. Pertanto, quando la manifestazione di volontà del socio recedente viene portata a conoscenza della società, il socio receduto si trasforma in un mero creditore nei confronti della società per il rimborso della quota e, conseguentemente, perde la propria legittimazione ad esercitare il diritto di controllo previsto dal Codice Civile. E in questa ottica il socio recedente è tutelato dalla possibilità di richiedere la nomina di un esperto che, tramite relazione giurata, proceda alla determinazione del valore della quota spettante allo stesso socio. (Sentenza del 26 aprile 2023 del Tribunale di Catanzaro)

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