Ristrutturazione del debito

Possibile la domanda di omologazione dell’accordo pur con transazione non approvata dai creditori istituzionali

Ristrutturazione del debito

Possibile depositare una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione del debito con transazione non approvata dai creditori istituzionali prima ancora che sia scaduto il termine previsto dalla legge fallimentare, non essendo esso delineato come termine dilatorio della presentazione della domanda, quanto piuttosto della adozione del provvedimento giudiziale conclusivo del procedimento di ristrutturazione del debito. La norma va dunque ritenuta pienamente rispettata laddove, precisano i giudici, il Tribunale fissi l’udienza di omologazione successivamente alla maturazione del termine di novanta giorni dal deposito della proposta, non potendo legittimamente pronunciarsi prima che lo stesso termine sia interamente decorso. Ciò risulta aderente alla ratio della norma, che nel prevedere il termine di novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento per la formalizzazione dell’adesione risponde all’esigenza di permettere ai soggetti istituzionali (amministrazione finanziaria ed enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie) di disporre di un periodo di tempo adeguato per poter assumere scelte consapevoli prima che il Tribunale si determini in via definitiva sull’omologa dell’accordo, ma non impedisce certamente il deposito del ricorso prima che sia scaduto il termine, né che l’amministrazione possa determinarsi anche prima dello scadere del termine laddove ritenga di disporre già degli elementi necessari e sufficienti per potersi esprimere consapevolmente. (Decreto del 2 novembre 2023 della Corte d’appello di Venezia)

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