Rimane a casa per accudire la figlia e poi partecipa a una manifestazione sindacale, reintegrato sul posto di lavoro
Un dipendente di FCA Italy spa ha ottenuto il reintegro nel posto di lavoro oltre al ristoro economico dopo che aveva chiesto un giorno di malattia per stare accanto alla figlia malata per poi recarsi a una manifestazione sindacale.

Il lavoratore era riuscito a rimanere a casa per accudire la figlia malata, ma una volta passato il medico e accertato che la stessa non versava in condizioni gravi e oramai non più in orario di lavoro per quel giorno (gli era infatti stato assegnato il turno di lavoro dalle 6.00 alle 14.00), aveva deciso di recarsi a una manifestazione sindacale di Pomigliano. L’azienda aveva proceduto a licenziare il lavoratore, ma i giudici della Corte di Appello ritengono troppo severa la sanzione irrogata e ordinano «la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro» nonché la condanna a pagare «un’indennità commisurata alla retribuzione mensile globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra». Secondo i giudici risulta sproporzionato il licenziamento rispetto all’entità del fatto commesso dal lavoratore.
Promosso ricorso per cassazione, i legali della FCA Italy spa sottolineano la gravità della condotta del lavoratore parlando di «contegno improntato all’infingimento, al sotterfugio ed al raggiro, col tentativo di lucrare […] la retribuzione giornaliera non spettante utilizzando, allo scopo, una certificazione medica contraddetta dal suo stesso comportamento». I Giudici di cassazione, però, ritengono corretta la valutazione effettuata dai magistrati di appello che hanno sottolineato la rilevanza di alcuni elementi oggettivi come l’assenza da lavoro di un solo giorno, nonché soggettivi, ovvero la mancanza di premeditazione nel decidere di partecipare all’assemblea sindacale. Alla luce della «comparazione tra il fatto accertato e le sanzioni conservative contrattuali collettive [si riscontra] la violazione del principio di proporzionalità» concretizzatasi col licenziamento, anche alla luce della oggettività fattuale dell’episodio contestato al lavoratore e dell’assenza dei «raggiri e abusi denunciati dall’azienda» e attribuiti al dipendente. (Cas. civ., sez. lav., ord., 1 marzo 2024, n. 5588)