Possibile per il creditore chiedere l’apertura della procedura
Possibile, ‘Codice della crisi’ alla mano, anche per il creditore chiedere l’apertura della procedura di liquidazione controllata. Fondamentale, però, che vi sia una esposizione debitoria superiore a 50.000 euro, e che essa risulti dagli atti dell’istruttoria

Di norma, è il soggetto in stato di sovraindebitamento a poter domandare l’apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, ricordano i giudici, ma l’istanza, quando il debitore è in stato di insolvenza, può essere presentata pure direttamente dal creditore, anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Questi i paletti fissati dai giudici, chiamati a prendere in esame il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata presentato dalla curatela di un fallimento nei confronti del debitore. Tuttavia, quando la domanda è proposta dal creditore nei confronti del debitore persona fisica, non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’‘organismo di composizione della crisi’ attsta, su richiesta del debitore, che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie. (Sentenza del 28 settembre 2023 del Tribunale di Siena)