Possibile il ricorso a misure cautelari atipiche
Le misure richieste devono risultare funzionali al buon esito delle trattative rispetto alla ventilata ristrutturazione aziendale

Possibile il ricorso a misure cautelari atipiche, nell’ottica della composizione negoziata della crisi, se esso è utile per il buon esito delle trattative. Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza del 13 gennaio 2025 del Tribunale di Padova), chiamati a prendere in esame la situazione relativa ad una possibile ristrutturazione aziendale. Per i giudici è possibile anche individuare le cosiddette misure cautelari atipiche, ossia: sospensione, per il debitore, dell’obbligo di rimborso dei finanziamenti bancari in essere, senza decadere dal beneficio del termine e con contestuale divieto per le banche di estinguere la propria posizione creditoria; inibitoria per gli istituti di credito di segnalare la società debitrice in conseguenza del mancato rimborso dei finanziamenti; inibitoria per le banche di escutere le garanzie rilasciate dal fondo di garanzia. Ciò, però, è possibile, chiariscono i giudici, a una condizione: le misure richieste devono risultare funzionali al buon esito delle trattative rispetto alla ventilata ristrutturazione aziendale. Nello specifico, i giudici elencano alcune importanti misure protettive del patrimonio della società: divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l’imprenditore, e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa; divieto per i creditori di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di concessione delle misure protettive nel registro delle imprese; in pendenza delle misure protettive e fino alla conclusione del procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, non può darsi luogo all’apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza.