Piano del consumatore possibile anche per l’ex imprenditore
Possibile anche per l’oramai ex imprenditore - cessato e cancellato dal registro delle imprese - accedere al piano del consumatore per definire i residui debiti d’impresa

A fronte di una situazione di sovraindebitamento, l’ex imprenditore può definire i residui debiti d’impresa mediante la ristrutturazione dei debiti del consumatore, talvolta anche valorizzando la condizione di prevalenza dei debiti di natura personale rispetto a quelli d’impresa. Ciò perché, acclarato che, ‘Codice della crisi d’impresa’ alla mano, non è possibile accedere alla procedura del concordato minore se l’imprenditore è cessato ed è stato cancellato dal registro delle imprese, il credito assunto nell’esercizio dell’attività d’impresa ben può essere inserito nell’elenco allegato alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore. A ciò non osta la natura del credito, poiché essa non fa venire meno la qualità di consumatore. Su questo punto, in particolare, i giudici osservano che il ‘Codice della crisi d’impresa’ definisce il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta: evidentemente, quindi, il riferimento è all’attualità cioè a colui che agisce nel presente senza scopi legati ad attività d’impresa o professionali svolte anche in passato. (Sentenza del 3 novembre 2023 della Corte d’appello di L’Aquila)