Obbligo di ripescaggio: non è necessario che il datore di lavoro formi i dipendenti per mansioni inferiori

La Corte di cassazione ha delineato l'ambito di applicazione dell'obbligo di ripescaggio nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Obbligo di ripescaggio: non è necessario che il datore di lavoro formi i dipendenti per mansioni inferiori

La vicenda giunta all'attenzione della Corte di cassazione può essere riassunta come segue: la Corte d'Appello di Lecce respingeva la richiesta presentata da alcuni lavoratori che avevano contestato il loro licenziamento. I giudici hanno escluso la violazione dell'obbligo di ripescaggio in assenza di posizioni sostitutive dello stesso livello, sottolineando che tale obbligo si basa sulle capacità e la formazione del lavoratore al momento del licenziamento: il datore di lavoro, infatti, ha l'obbligo di offrire un patto di demansionamento se ci sono ruoli inferiori disponibili che non richiedono ulteriore formazione.

I ricorrenti hanno portato la questione davanti alla Corte di cassazione, contestando l'esclusione dell'obbligo di ripescaggio per mansioni inferiori rispetto a quelle svolte dai lavoratori licenziati.

La Cassazione, tuttavia, non è stata convinta da questa argomentazione e ha respinto il ricorso, affermando che l'obbligo di ripescaggio è legato alle capacità e alla formazione del lavoratore al momento del licenziamento: la mancanza di adempimento dell'obbligo formativo, pertanto, non rende nulla l'assegnazione a nuove mansioni. La Corte d'Appello ha quindi correttamente applicato questo principio, evidenziando che i lavoratori licenziati non erano adeguati a svolgere ruoli inferiori senza una formazione specifica, se non attraverso un percorso di riqualificazione.

Pertanto, la Corte afferma che nell'ambito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo di ripescaggio è limitato alle mansioni inferiori compatibili con le capacità professionali del lavoratore al momento del licenziamento, che non richiedono una specifica formazione che il lavoratore non possiede (Cass. n. 17036 del 20 giugno 2024).

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