Nullo l’apprendistato se manca il piano formativo

Con la sentenza n. 6704 del 13 marzo 2024, la Cassazione ha affermato che, laddove un contratto di apprendistato sia privo di piano formativo redatto per iscritto, si ravvisa un’ipotesi di nullità.

Nullo l’apprendistato se manca il piano formativo

La Corte d’Appello di Torino confermava la sentenza di prime cure che aveva rigettato il ricorso di una lavoratrice nei confronti della società datrice di lavoro. La richiesta della lavoratrice, sulla base della nullità del contratto di apprendistato a tempo determinato intercorso tra le parti, era volta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive anche per il maggiore orario di lavoro in concreto osservato.

I giudici di merito avevano escluso però che la mancanza di un piano formativo in forma scritta potesse portare alla nullità del contratto di apprendistato, né tanto meno alla conversione dello stesso in contratto ordinario.

La lavoratrice ha dunque impugnato la pronuncia d’appello in Cassazione. Il ricorso risulta fondato.

Ripercorrendo la disciplina del contratto di apprendistato e individuando la normativa applicabile ratione temporis nel d.lgs. n. 167/2011, la Corte ricorda che tale disciplina richiede, ai fini della validità del contratto, la «forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni della stipulazione del contratto».

Viene inoltre citato un precedente arresto giurisprudenziale (Cass. civ. n. 10826/2023) che, seppur riferito al previgente art. 49 d.lgs. n. 276/2003, in tema di “Apprendistato professionalizzante”, ha ritenuto che: «Analogamente a quanto ritenuto per il contratto di formazione e lavoro dal D.L. n. 726 del 1984, ex art. 3, anche per l’apprendistato professionalizzante la finalità formativa (rectius, l’acquisizione di una specifica qualifica per il tramite del piano formativo) costituisce uno degli elementi essenziali di tale tipo di contratto e giustifica la sottoposizione ad una disciplina speciale anche dal punto di vista formale».

Secondo il Collegio la medesima soluzione interpretativa deve essere adottata nel caso di specie. La sentenza afferma quindi che «come in altri casi in cui il requisito della forma scritta del contratto va inteso in senso non strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione di una determinata parte del contratto stesso (cfr., ad es., Cass., sez. I, 17.1.2022, n. 1250), che tale requisito possa credersi rispettato, a pena di nullità (c.d. di protezione), ancorché non prevista espressamente, solo ove il contratto di apprendistato sia redatto per iscritto anche circa il piano formativo individuale».

Ha errato in conclusione la Corte d’appello nel ritenere che il contratto di apprendistato, pacificamente privo di piano formativo, non fosse nullo.

Il ricorso viene quindi accolto e la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino.

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