Niente sospensione parziale e limitata ad uno solo dei lotti staggiti

In caso di richiesta di sospensione concordata della procedura esecutiva avanzata dalle parti, e in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, al giudice dell'esecuzione compete comunque una valutazione discrezionale circa il carattere giustificato o meno della stasi

Niente sospensione parziale e limitata ad uno solo dei lotti staggiti

I giudici chiariscono che è inammissibile la richiesta di sospensione oggettiva parziale, cioè limitata ad uno solo dei lotti staggiti, poiché essa consentirebbe di cumulare in uno stesso processo più periodi di sospensione per quanti sono i beni pignorati, procrastinando i tempi di definizione della procedura. E, aggiungono i giudici, pur in presenza del consenso di tutte le parti, comunque la sospensione concordata della procedura esecutiva non può riguardare uno solo dei lotti staggiti. Per maggiore chiarezza, comunque, va tenuto presente che il debitore esecutato non gode di alcun diritto alla sospensione parziale oggettiva, potendo egli, comunque, ottenere la sospensione della vendita e realizzare il risultato di liberare uno o più beni dal pignoramento, senza compromettere gli interessi dei creditori ovvero quelli dei terzi che partecipino alle aste giudiziarie confidando nella stabilità dei relativi effetti. (Ordinanza del 5 dicembre 2023 del Tribunale di Ragusa)

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