Niente omologazione della proposta di concordato se manca la prospettiva di una ripresa dell’impresa
A dare corpo a questa decisione non solo le perplessità del commissario giudiziale ma anche le ammissioni della società
Impossibile riconoscere alcun rilievo ai ravvedimenti postumi del debitore, anche perché è rilevante il tentativo di frode posto in essere dall’imprenditore al momento del deposito della domanda, indipendentemente dalla circostanza che essa, a seguito degli accertamenti degli organi della procedura, sia stata successivamente emendata
I creditori, al pari del curatore del fallimento o del commissario straordinario dell’alienante o del solvens, restano tutelati dalla garanzia patrimoniale generica dell’acquirente o dell’accipiens poi dichiarato fallito ovvero in stato d’insolvenza