Niente controllo giudiziario per la società a fronte di mere irregolarità formali addebitabili all’amministratore
Respinta la richiesta avanzata dal socio di maggioranza e mirata alla nomina di un amministratore giudiziario
Non occorre, invece, la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare ovvero dell’avviso di accertamento o quello di addebito
Tale società, ancorché estinta, conserva, sia pur nei limiti di un termine annuale, la propria identità soggettiva, nonché, ai fini dell’eventuale apertura della liquidazione giudiziale o della dichiarazione di fallimento, la propria capacità di stare in giudizio