Niente controllo giudiziario per la società a fronte di mere irregolarità formali addebitabili all’amministratore
Respinta la richiesta avanzata dal socio di maggioranza e mirata alla nomina di un amministratore giudiziario
Necessario un accertamento, alla luce del ‘Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza’, nel merito. Insufficiente, invece, un mero controllo formale in ordine all’esistenza della relazione
Le domande di accertamento della inefficacia dei pagamenti e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della par condicio creditorum vanno proposte nei confronti di colui che le ha ricevute