Mansione svolta per un tempo superiore a quello previsto: niente retribuzione aggiuntiva
Fondamentale la riconducibilità della attività di pulizia al profilo professionale di operatore dei servizi socio-educativi
Non è necessario che i siano già presenti nella massa attiva, sia perché non si può escludere la loro acquisizione successiva, sia perché l’eventuale mancanza all’attivo fallimentare dei beni oggetto di privilegio speciale è insignificante nella fase ricognitiva del privilegio stesso, ma rileva unicamente nella fase attuativa, come impedimento di fatto all’esercizio del privilegio stesso
Respinta l’istanza avanzata nei confronti dell’INPS da una cooperativa agricola