Liquidazione controllata e limite temporale di apprensione dei beni
La Corte Costituzionale si è espressa in merito alla questione sollevata dal Tribunale di Arezzo in relazione alla mancata indicazione di un limite temporale all’acquisizione di beni sopravvenuti all’apertura della procedura concorsuale.

Il Tribunale di Arezzo ha sollevato una questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 142, comma 2, CCII «per come applicabile nell'ambito della liquidazione controllata del sovraindebitato», nella parte in cui «non prevede un limite temporale all'acquisizione di beni sopravvenuti all'apertura della procedura concorsuale».
In sintesi, il Tribunale rimettente lamenta che il Codice della crisi non abbia previsto, per la liquidazione controllata, un termine per l'acquisizione dei beni sopravvenuti. I giudici aretini ritengono quindi applicabile alla liquidazione controllata quanto stabilito, con riferimento alla liquidazione giudiziale, dall'art. 142, comma 2, CCII nel quale, tuttavia, manca l'indicazione di una durata massima di apprensione dei beni sopravvenuti.
Non potendosi prospettare un’apprensione «vita natural durante» dei beni sopravvenuti del debitore, e dovendosi quindi individuare un limite temporale, i giudici, al fine di riportare la norma a conformità con il testo costituzionale, vagliano due soluzioni interpretative alternative:
- il riferimento al termine (triennale) che implicitamente deriva dalla disciplina della esdebitazione;
- l'esigenza di assicurare una minima soddisfazione al ceto creditorio.
Le escludono però ambedue.
Secondo i giudici vi è un contrasto della norma censurata con gli artt. 3 e 24 Cost. Essa, infatti, da un lato consentirebbe al debitore di sottrarsi all'esecuzione presso terzi, con compressione dei diritti dei creditori, e, dall’altro, determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina di cui godono i creditori sottoposti a procedure aperte prima dell'entrata in vigore del Codice della crisi.
La Corte costituzionale ritiene infondate nel merito le questioni sollevate dal Tribunale di Arezzo.
Secondo la Consulta è possibile colmare l'asserita lacuna con un criterio idoneo a fornire adeguate garanzie ai creditori, ovvero il soddisfacimento dei crediti concorsuali e di quelli aventi a oggetto le spese della procedura, coerentemente con la funzione dell'istituto della liquidazione controllata, correlata alla responsabilità patrimoniale del debitore.
Tale parametro deve coordinarsi con due ulteriori istanze: l’istituto dell’esdebitazione e l’esigenza di porre un limite alla durata della procedura concorsuale.
La Corte quindi, nel ritenere le questioni non fondate, afferma che:
- non sussiste alcuna irragionevole lesione del diritto alla tutela delle ragioni creditorie, per effetto del presunto limite temporale costituito dalla durata strettamente necessaria alla copertura delle spese di procedura.
- non sussiste alcuna irragionevole disparità di trattamento fra la disciplina censurata, per come ricostruita dai giudici rimettenti, e quella prevista dall'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012. (Corte Cost., 19 gennaio 2024, n. 6)