Licenziato dal collegio composto anche da persone che avrebbero dovuto astenersi
È valido il licenziamento comminato dal collegio disciplinare composto anche da membri che avrebbero dovuto astenersi?

Il Tribunale di Palermo ha respinto il ricorso presentato da un lavoratore contro il suo licenziamento, decisione che è stata successivamente confermata anche in Appello. Il lavoratore ha quindi presentato ricorso in Cassazione.
Il lavoratore ha espresso preoccupazione poiché sospetta che delle persone con forti inimicizie nei suoi confronti e in conflitto di interessi abbiano partecipato al procedimento disciplinare. In particolare, uno dei membri dell'Ufficio per il Personale Disciplinare (UPD) sarebbe cognato di una persona coinvolta nei fatti oggetto dell'accusa penale che lo ha portato al licenziamento. Il lavoratore sostiene che tali soggetti avrebbero dovuto astenersi dal processo.
Tuttavia, il ricorso è stato dichiarato infondato. Secondo la giurisprudenza, le regole imposte dalla legge in merito alla competenza nei procedimenti disciplinari non richiedono che le persone coinvolte si astengano, a meno che non venga violato il principio di neutralità e il diritto di difendersi in modo equo.
La Corte ha sottolineato che la mera presenza di individui legati alla questione disciplinare non basta di per sé per invalidare la decisione disciplinare. Pertanto, nel caso specifico, la partecipazione di tali persone non rende nullo il procedimento disciplinare.
Quindi, la Corte ha respinto il ricorso in base al principio secondo cui «in tema di pubblico impiego contrattualizzato, l’eventuale partecipazione all’attività e alla decisione conclusiva dell’ufficio per i procedimenti disciplinari di un componente che, in base alla vigente normativa, si sarebbe dovuto astenere non rende nullo il provvedimento finale, ove siano stati garantiti la distinzione sul piano organizzativo di tale ufficio rispetto alla struttura nella quale opera il dipendente e il diritto di difesa di quest’ultimo». (Cass. civ., sez. lav., ord., 4 marzo 2024, n. 5733)