Le procedure di selezione per iscrivere candidati nelle liste di collocamento e mobilità nella PA

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha espresso due importanti principi di diritto in tema di pubblico impiego e di procedure di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento.

Le procedure di selezione per iscrivere candidati nelle liste di collocamento e mobilità nella PA

Con sentenza n. 7068/2024, il Collegio ha chiarito che riguardo alle procedure di selezione per iscrivere candidati nelle liste di collocamento e mobilità, con riferimento all'assunzione di lavoratori da inserire in ruoli retributivi che non richiedono titoli di studio superiori alla scuola dell'obbligo, la Pubblica Amministrazione ha il potere di intervenire solo se la procedura viola la normativa in vigore o le disposizioni contenute nel decreto di avvio. In particolare, la P.A. non può annullare o revocare gli atti dell'esame una volta completato, basandosi solo sulla presunta complessità eccessiva dell'esame predisposto dalla commissione competente. Spetta infatti solo alla commissione determinare il livello di difficoltà dell'esame e, in ogni caso, i candidati che lo abbiano superato e si trovino in posizione utile hanno il diritto soggettivo di completare la procedura e di essere assunti.

Per quanto riguarda il processo di selezione, invece, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, il diritto soggettivo all'assunzione del lavoratore avviato, anche se collocato in graduatoria in modo utile, nasce solo dopo il completamento dell'intero processo, cioè dopo la valutazione positiva della idoneità all'esame. Tuttavia, per la conclusione effettiva del rapporto di lavoro, è necessario il consenso reciproco delle parti, mediante la stipula del contratto e la specificazione dei dettagli essenziali. Nel caso in cui gli atti relativi alla procedura vengano annullati o revocati ingiustamente dopo il completamento dell'esame, il candidato, oltre al risarcimento dei danni, può ottenere dal giudice una decisione costitutiva del rapporto di lavoro con la P.A. Ai sensi dell'articolo 2932 del Codice Civile, se i dettagli essenziali come la qualifica, le mansioni e le condizioni economiche e normative del lavoratore sono definiti dalla legge o dalla contrattazione collettiva. (Cass. civ., sez. IV, sent., 15 marzo 2024, n. 7068).

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