La start up innovativa è esente dal fallimento, ma non per sempre

Le start up innovative beneficiano dell’esenzione dal fallimento per un periodo di 5 anni. Alla scadenza del quinquennio, il beneficio decade automaticamente senza che abbia rilevanza la data in cui la start up sia stata effettivamente cancellata dalla sezione speciale del registro delle imprese.

La start up innovativa è esente dal fallimento, ma non per sempre

La Corte d'appello rigettava il reclamo proposto da una società iscritta come start-up innovativa nell'apposita sezione speciale del registro imprese, contro la sentenza con cui il Tribunale di Milano ne dichiarava il fallimento.

La start up propone ricorso per cassazione lamentando che al termine quinquennale di esenzione dal fallimento (scaduto il 25 marzo 2020) andrebbero aggiunti i 60 giorni previsti per l'effettiva cancellazione della start-up dalla sezione speciale del registro imprese, sicché alla data del 24 maggio 2020 la start up era ancora iscritta nella suddetta sezione e avrebbe perciò dovuto fruire della proroga di un ulteriore anno disposta dal d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (cd. decreto rilancio).

Sostanzialmente, la sentenza di fallimento sarebbe stata emessa a suo carico in un momento in cui essa, risultando ancora iscritta come start up, «non era assoggettabile a fallimento in quanto start up innovativa, stante il valore non meramente formale ma costitutivo dell'iscrizione nella relativa sezione speciale del registro imprese».

La Cassazione rigetta il ricorso e ribadisce che «l'iscrizione di una società quale start up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese […] non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede prefallimentare, in quanto la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento, essendo necessario anche l'effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l'attribuzione della qualifica di start up innovativa» (cfr. Cass. 2892/2023).

E ancora: «il termine quinquennale di non assoggettabilità di tali società a procedure concorsuali (diverse da quelle previste dalla legge sul sovraindebitamento) decorre dalla data di loro costituzione e non dalla data di deposito della domanda e della autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei prescritti requisiti formali e sostanziali, cui consegue l'iscrizione nella sezione speciale presso il registro delle imprese, a norma dell'art. 25 del d.l. n. 179 del 2012».

Di conseguenza, la Cassazione sottolinea che la cessazione del beneficio in questione «avviene automaticamente alla scadenza del termine quinquennale previsto dalla legge» senza che rilevi «né il termine di sessanta giorni previsto per l'adempimento delle formalità amministrative di cancellazione della start up (che ha già perso il beneficio) dalla sezione speciale del registro imprese, né la data in cui detta cancellazione sia in concreto disposta dall'ufficio stesso, risultando evidente che un aspetto così importante, incidente sullo status delle imprese, non può essere collegato alle contingenze di più o meno solerti adempimenti amministrativi».

In definitiva, non ha rilevanza la data in cui la start up sia stata effettivamente cancellata dalla sezione speciale del registro delle imprese, fermo restando che, nel caso in esame, tale data coincide con la data di fallimento e non la precede, come sostiene il ricorrente, poiché la sentenza di fallimento prende vita con la pubblicazione, e non con la semplice deliberazione. (Cass. civ, sez. I, ord., 16 gennaio 2024, n. 1587)

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