La formazione sulla sicurezza è obbligatoria, anche se oltre l’orario di lavoro

L’azienda ha fatto bene a sospendere, con aspettativa non retribuita, il lavoratore che si è rifiutato di partecipare ai corsi di formazione sulla sicurezza perché svolti oltre l’orario di lavoro

La formazione sulla sicurezza è obbligatoria, anche se oltre l’orario di lavoro

La Corte di cassazione è intervenuta sul caso di un lavoratore che ha rifiutato di partecipare a un corso di formazione sulla sicurezza organizzato al di fuori del suo orario normale di lavoro. Il datore di lavoro aveva sospeso il dipendente in aspettativa non retribuita considerando il rifiuto inaccettabile.

I giudici di merito avevano respinto le richieste del lavoratore volte ad accertare l'obbligo del datore di lavoro di organizzare i corsi di formazione e sicurezza durante l'orario di lavoro e senza oneri per il lavoratore. Nello specifico, veniva riconosciuto un obbligo di partecipare alla formazione, qualificando tale partecipazione come prestazione di lavoro straordinario.

Il lavoratore ha dunque impugnato la sentenza di secondo grado citando violazioni di legge e normative specifiche.

La Corte Suprema ha evidenziato l'obbligo del datore di lavoro di organizzare formazioni durante l'orario lavorativo senza oneri per i dipendenti, sottolineando l'importanza della collaborazione anche in materia di sicurezza.

Secondo la Cassazione, però, il rifiuto del lavoratore di partecipare al corso di formazione costituisce una violazione del dovere di collaborare.

La normativa vigente stabilisce, infatti, che il datore di lavoro è tenuto a garantire la formazione adeguata in sicurezza, mentre il dipendente ha il dovere di cooperare partecipando alle attività formative al di fuori dell'orario ordinario. Questo quadro normativo chiarisce che l'orario di lavoro deve essere inteso in senso ampio, comprendendo anche le prestazioni straordinarie.

Inoltre, la Corte ha sottolineato che il rifiuto di partecipare alle formazioni rischia di compromettere la sicurezza sul luogo di lavoro, evidenziando la responsabilità reciproca tra datore di lavoro e dipendente nel garantire un ambiente lavorativo sicuro e conforme alle normative vigenti.

Nello specifico, la misura disciplinare dell'aspettativa inflitta dall’azienda è stata giustificata come misura di precauzione per l'incolumità del lavoratore, oltre che per evitare il potenziale sfruttamento delle sue prestazioni e le responsabilità del datore di lavoro (Cass. civ., sez. lav., ord., 10 maggio 2024 n. 12790).

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