La contrattazione aziendale non può autorizzare il superamento del termine massimo di trentasei mesi

Se la contrattazione aziendale consente assunzioni legate ad attività di carattere stagionale per circa nove mesi all’anno, essa costituisce sostanziale elusione delle norme disciplinati i contratti a termine

La contrattazione aziendale non può autorizzare il superamento del termine massimo di trentasei mesi

Questo il principio fissato dai giudici, i quali hanno accolto la domanda avanzata da un lavoratore e mirata a vedere dichiarata la nullità del termine apposto ai contratti intercorsi con una società e a vedere riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente condanna della società a riconoscere al lavorare la riammissione in servizio ed un adeguato risarcimento. Per i giudici va esclusa l’ipotesi della estensione alla contrattazione a livello aziendale della possibilità, prevista legislativamente, di consentire il superamento del termine massimo di trentasei mesi per i contratti a termine. Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che il ricorso ad assunzioni temporanee per il carattere stagionale dell’attività con superamento del limite temporale di trentasei mesi sia possibile soltanto per effetto di previsione della contrattazione collettiva nazionale, non anche ad opera del contratto integrativo aziendale, invocato invece dalla società. (Ordinanza 19440 del 10 luglio 2023 della Cassazione)

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