La Consulta ritorna sul Jobs Act

Quando si applica la tutela reintegratoria? Secondo la Consulta tale tutela si applica ai casi di nullità del licenziamento previsti dalla legge anche se non “espressamente”.

La Consulta ritorna sul Jobs Act

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 22, depositata il 22 febbraio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, limitatamente alla parola “espressamente”, ritenendo tale disposizione illegittima nella parte in cui, «nel riconoscere la tutela reintegratoria, nei casi di nullità, previsti dalla legge, del licenziamento di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (quindi a partire dal 7 marzo 2015), l'ha limitata alle nullità sancite “espressamente”».

Nella sentenza in oggetto la Corte ha rilevato che nella legge delega la reintegrazione è riferita indistintamente ai licenziamenti nulli e pertanto «una eventuale distinzione, inedita – come si è visto nel richiamare il quadro normativo di riferimento – rispetto alla disciplina previgente dei licenziamenti individuali, avrebbe richiesto una previsione espressa».

La Corte concentra la propria attenzione ricostruttiva sulle principali «nullità virtuali» del licenziamento al centro di una lunga maturazione giurisprudenziale ed evidenzia che anche dal punto di vista dell'interpretazione sistematica, la limitazione alla nullità testuale sembra eccentrica rispetto all'impianto della legge delega che mira ad introdurre per le «nuove assunzioni» una disciplina generale dei licenziamenti di lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, a copertura integrale per tutte le ipotesi di invalidità.

Ne consegue che «il regime del licenziamento nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra l'espressa sanzione della nullità, sia che ciò non sia testualmente previsto, sempre che risulti prescritto un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti». (Corte Cost., sent., 22 febbraio 2024, n. 22)

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