Istanza di vendita di beni mobili pignorati: il giudice deve verificare il deposito della prevista documentazione
Il giudice dell’esecuzione, nel pronunciarsi sull’istanza di vendita di beni immobili pignorati, può e deve verificare, di regola e anche di ufficio, se la prevista documentazione, ossia l’estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, sia stata regolarmente depositata

Laddove tale documentazione sia stata depositata tardivamente o sia incompleta, il giudice dell’esecuzione non deve affatto emettere l’ordinanza di vendita, ma: se la documentazione è stata depositata tempestivamente ma è incompleta, ordinarne l’integrazione in un termine perentorio; se il deposito è avvenuto tardivamente, così come, ovviamente, se non sia avvenuto affatto, dichiarare, anche di ufficio, l’estinzione della procedura esecutiva. Poi, nel caso in cui, nonostante l’omesso, incompleto o tardivo deposito della documentazione, venga erroneamente, e in mancanza di contestazioni, emessa ugualmente l’ordinanza di vendita, tale ordinanza deve ritenersi di per sé illegittimamente pronunciata. Ma il vizio potrà essere o meno suscettibile di sanatoria, a seconda dei casi: in caso di radicale omesso deposito della documentazione, l’estinzione della procedura esecutiva sarà sempre rilevabile dal giudice dell’esecuzione, anche di ufficio, e il rilievo sarà possibile anche dopo l’eventuale ordinanza di vendita (almeno fino al momento dell’aggiudicazione), ed esso darà inevitabilmente luogo alla dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, non essendo possibile assegnare un termine per l’integrazione della documentazione non depositata neanche in parte e non essendo sanabile il relativo vizio, che priva il processo esecutivo della base documentale necessaria per il raggiungimento del suo esito; in caso di deposito tempestivo di documentazione incompleta, l’incompletezza potrà e dovrà essere rilevata dal giudice dell’esecuzione, anche di ufficio (e anche dopo l’eventuale erronea emissione di un’ordinanza di vendita non impugnata, non potendo darsi corso alla vendita, senza la documentazione che attesti gli indici di titolarità documentale del bene pignorato in capo al debitore), ma, in tal caso, il giudice dell’esecuzione dovrà assegnare al creditore un termine perentorio per l’integrazione della documentazione, e solo in caso di violazione di tale ulteriore termine dovrà dichiarare l’estinzione del processo esecutivo); in caso di deposito tardivo della documentazione completa, se il giudice dell’esecuzione emette ugual- mente (erroneamente) l’ordinanza di vendita ed essa non viene tempestivamente impugnata dal debitore, il vizio resta sanato (non essendo tale da impedire al processo esecutivo di raggiungere il suo esito) e si potrà procedere regolarmente alla vendita, in presenza della necessaria base documentale; in caso di deposito tardivo di documentazione incompleta, se il giudice dell’esecuzione emette ugualmente (erroneamente) l’ordinanza di vendita ed essa non viene tempestivamente impugnata dal debitore, potrà successivamente essere rilevata, anche di ufficio, solo l’incompletezza della documentazione, ma non il suo deposito tardivo e, di conseguenza, il giudice dell’esecuzione potrà solo assegnare un termine perentorio per l’integrazione. (Sentenza 28846 del 17 ottobre 2023 della Cassazione)