Irrilevante l’assenza dell’organismo di composizione della crisi a fronte dell’istanza presentata dal creditore

A fronte dell’istanza, avanzata dal creditore, per la liquidazione controllata del patrimonio del debitore, l’assenza di un contributo operativo da parte dell’‘organismo di composizione della crisi’ può essere considerata irrilevante

Irrilevante l’assenza dell’organismo di composizione della crisi a fronte dell’istanza presentata dal creditore

Ciò perché, ad esempio, può provvedere direttamente il liquidatore a richiedere la chiusura della procedura, una volta accertata la carenza di attivo a disposizione del debitore.  I giudici precisano che la necessaria assistenza dell’‘organismo di composizione della crisi’ è prevista con esclusivo riferimento alla domanda di liquidazione controllata proposta dal debitore e non anche con riferimento alla domanda formulata dal creditore. Ciò perché si tratta di un’assistenza deputata a sopperire all’assenza di una necessaria difesa tecnica, potendo il debitore presentare la domanda personalmente, e finalizzata ad attestare la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.  Di conseguenza, l’iniziativa del creditore non può essere impedita o ritardata dall’insussistente contributo dell’‘organismo di composizione della crisi’, poiché non designato, ferma la possibilità per il liquidatore nominato, valutata l’insussistenza di attività liquidatoria in alcun modo utile per la massa, di chiedere l’immediata chiusura della liquidazione stessa. (Sentenza del 7 dicembre 2023 del Tribunale di Bergamo)   

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