Indennità sostitutiva delle ferie e licenziamento disciplinare senza preavviso

L’avvenuta sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso non comporta la perdita del diritto del lavoratore a percepire l’indennità sostitutiva delle ferie non godute per il periodo anteriore alla cessazione dell’impiego

Indennità sostitutiva delle ferie e licenziamento disciplinare senza preavviso

La condizione è però che il datore di lavoro non dimostri di avere invitato in precedenza il dipendente a godere del periodo di congedo, se necessario formalmente, e di averlo avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che detto congedo sia ancora idoneo ad apportare al lavoratore il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire, del fatto che tali ferie, se egli non ne fruisce, andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.  Questo il principio fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo all’istanza avanzata da un ex dipendente a tempo indeterminato di una ‘Azienda sanitaria locale’, il quale era stato prima sospeso dal servizio in via cautelare nel maggio del 2007, e da quel momento non aveva più percepito la retribuzione ma solo l’assegno alimentare, per poi essere licenziato senza preavviso, in seguito al passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna a suo carico, e non aveva fruito delle ferie e delle giornate di riposo maturate fino a maggio del 2007 e non aveva ricevuto il relativo compenso sostitutivo. (Ordinanza 19659 dell’11 luglio 2023 della Cassazione) 

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