In crisi per i molteplici finanziamenti: sì al ‘piano del consumatore’ se non ne è stato valutato il merito creditizio
Evidenti le colpe del debitore, che però sono rese meno gravi delle omissioni dei creditori
Non è necessario che i siano già presenti nella massa attiva, sia perché non si può escludere la loro acquisizione successiva, sia perché l’eventuale mancanza all’attivo fallimentare dei beni oggetto di privilegio speciale è insignificante nella fase ricognitiva del privilegio stesso, ma rileva unicamente nella fase attuativa, come impedimento di fatto all’esercizio del privilegio stesso
Respinta l’istanza avanzata nei confronti dell’INPS da una cooperativa agricola