In crisi per i molteplici finanziamenti: sì al ‘piano del consumatore’ se non ne è stato valutato il merito creditizio
Evidenti le colpe del debitore, che però sono rese meno gravi delle omissioni dei creditori
Impossibile riconoscere alcun rilievo ai ravvedimenti postumi del debitore, anche perché è rilevante il tentativo di frode posto in essere dall’imprenditore al momento del deposito della domanda, indipendentemente dalla circostanza che essa, a seguito degli accertamenti degli organi della procedura, sia stata successivamente emendata
I creditori, al pari del curatore del fallimento o del commissario straordinario dell’alienante o del solvens, restano tutelati dalla garanzia patrimoniale generica dell’acquirente o dell’accipiens poi dichiarato fallito ovvero in stato d’insolvenza