Illegittimo il licenziamento per possesso di droga in auto
Il possesso di droga danneggia in modo definitivo l'immagine del datore di lavoro o il proseguimento dell'attività lavorativa?

La vicenda in esame riguarda un dipendente licenziato a seguito di un procedimento disciplinare.
Durante un controllo stradale da parte dei Carabinieri, vengono trovati sei grammi di eroina nel suo veicolo, portando a una denuncia per detenzione di droga con intenti di spaccio.
Il Collegio, per risolvere la controversia in questione, ha sottolineato che la valutazione della gravità e proporzionalità del comportamento spetta al giudice di merito. Quest'ultimo considera tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della situazione, che definiscono l'applicazione dell'articolo 2119 del Codice civile. La Corte Suprema non può sostituirsi al giudice di merito nella determinazione dei concetti giuridici indefiniti, ma può valutare la ragionevolezza della sua decisione rispetto alla norma generale.
La sentenza impugnata è in linea con tali principi, poiché valuta il comportamento extralavorativo del dipendente, ritenuto non reato in sede penale. Questa condotta viene considerata di minore gravità rispetto a comportamenti criminali e non danneggia in modo definitivo l'immagine del datore di lavoro o il proseguimento dell'attività lavorativa.
Di conseguenza, il motivo d'impugnazione deve essere respinto, confermando la decisione del Collegio. (Cass. civ., sez. lav., ord., 7 maggio 2024, n. 12306).