Il lavoratore stagionale può esercitare il diritto di precedenza per le stagioni successive

La legge richiede infatti che il diritto di precedenza per i lavoratori stagionali debba essere espressamente richiamato per iscritto nell'atto di assunzione

Il lavoratore stagionale può esercitare il diritto di precedenza per le stagioni successive

Due lavoratori stagionali chiamavano in giudizio la società datrice di lavoro invocando la stipula di una serie di contratti di lavoro a termine, sin dal mese di aprile 2019, chiedendo di conseguenza la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In subordine, chiedevano di riconoscere la violazione del diritto di precedenza in qualità di lavoratori stagionali appunto con conseguente stabilizzazione del rapporto e al risarcimento del danno. La domanda, accolta dal Tribunale, veniva invece rigettata dalla Corte d’appello.

I lavoratori hanno proposto ricorso in Cassazione.

Il ricorso è fondato nella parte in cui lamenta che la Corte d’appello non abbia proceduto a verificare che il lavoratore fosse addetto esclusivamente ad attività stagionali.

Quanto alla richiesta di stabilizzazione del rapporto di lavoro per violazione del diritto di precedenza, la Corte ricorda invece che l’art. 24, comma 4, d.lgs. n. 81/2015 prevede che il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di assunzione e può essere esercitato per iscritto dal lavoratore manifestando la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.

La norma richiede dunque la forma scritta ma non prevede, in caso di assenza, la conseguenza dell’inefficacia della clausola né la conversione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato ab origine. Ciononostante, la Corte sottolinea che «l’inadempimento alla prescrizione formale imposta al datore di lavoro è idonea a pregiudicare lo stesso esercizio del diritto di precedenza da parte del lavoratore, laddove il datore proceda comunque a nuove assunzioni; con la conseguenza che, sul piano civilistico del rapporto di lavoro, il datore convenuto in giudizio perché inadempiente alla prescrizione formale non potrà opporre il difetto di manifestazione di volontà del lavoratore e, se ha proceduto all’assunzione di altri lavoratori, sarà comunque tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1218 c.c., così come in ogni altro caso di assunzione di soggetti diversi in violazione del diritto di precedenza».

Il ricorso viene in conclusione accolto.

 

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