Il figlio disabile non a carico non può chiedere la pensione di reversibilità
Al fine della richiesta della pensione di reversibilità è requisito indispensabile quello della “vivenza a carico” del genitore defunto

La controversia affrontata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19584 del 16 luglio 2024 ruota attorno alla richiesta avanzata dal ricorrente nei confronti dell'INPS per ottenere il pagamento della pensione di reversibilità. Il richiedente, figlio maggiorenne inabile e convivente a carico della madre, chiedeva il beneficio a partire dalla data del decesso di quest'ultima.
Inizialmente, il Tribunale respinse la richiesta del ricorrente poiché mancavano prove riguardo al requisito della “vivenza a carico”, considerando il trattamento pensionistico di assistenza già percepito (pensione di invalidità e reddito di cittadinanza).
La Corte d'Appello, al contrario, ha ritenuto che il requisito della "vivenza a carico" fosse soddisfatto, sia per l'assenza di reddito imponibile che per il requisito sanitario.
L'INPS ha quindi presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello.
I Giudici hanno precisato che il requisito della "vivenza a carico" deve essere valutato attentamente, richiedendo la dimostrazione che il genitore si occupasse principalmente del sostentamento del figlio inabile. Questo accertamento di fatto è di competenza del giudice di merito.
La Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, supportando il ragionamento dei giudici di prima istanza. Si è sottolineato che la Corte d'Appello avrebbe dovuto spiegare perché i redditi percepiti non erano sufficienti per le reali esigenze del ricorrente e perché il sostegno economico della madre doveva essere considerato predominante rispetto ai sussidi già ricevuti.
In conclusione, la Cassazione ha confermato la decisione a favore dell'INPS, ritenendo corretta l'interpretazione dei giudici di primo grado.