Il diritto del caregiver familiare a una tutela piena contro le discriminazioni

Questa interessante ordinanza della Suprema Corte evidenzia una questione di grande attualità concernente la portata della tutela contro le discriminazioni subite in ambito lavorativo dal caregiver familiare in conseguenza dell’attività di assistenza nei confronti del congiunto disabile.

Il diritto del caregiver familiare a una tutela piena contro le discriminazioni

Nel caso specifico una lavoratrice dell’ATAC di Roma Capitale, madre di un figlio minore gravemente disabile, ha chiesto l’accertamento del carattere discriminatorio indiretto del comportamento tenuto dal datore di lavoro, per aver rifiutato di assegnarla ad un turno fisso di mattina per lo svolgimento delle mansioni sino ad allora disimpegnate o anche, con il suo consenso, a mansioni di livello inferiore, al fine di consentirle di assistere il figlio nelle ore pomeridiane e nel contempo continuare a svolgere la propria attività lavorativa in condizioni di eguaglianza con gli altri dipendenti.

Per la verità, nel 2021 è stata introdotta una modifica al Codice delle pari opportunità che include nel novero delle discriminazioni indirette ogni trattamento o modifica dell’organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione delle esigenze di cura personale o familiare, ponga il lavoratore in una posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri o ne limiti le opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali o, anche, ne limiti l’accesso ai meccanismi d avanzamento o di progressione di carriera.

La Corte di Cassazione rinvia, quindi, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, su diverse questioni concernenti la tutela del caregiver familiare contro le discriminazioni. In particolare, viene posto il quesito se il diritto dell’Unione Europea debba interpretarsi, eventualmente anche in base alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, nel senso che sussista la legittimazione del caregiver familiare di minore gravemente disabile, il quale deduca di aver subito una discriminazione indiretta in ambito lavorativo come conseguenza dell’attività assistenziale prestata, ad azionare la tutela antidiscriminatoria che sarebbe riconosciuta al disabile dalla Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27.11.2000; se, in tal caso, il diritto dell’Unione Europea vada interpretato, eventualmente anche in base alla predetta Convenzione ONU, nel senso che gravi sul datore di lavoro del caregiver l’obbligo di adottare i cd. ragionevoli accomodamenti anche nei confronti dello stesso, per garantire il principio della parità di trattamento nei confronti degli altri lavoratori, sul modello previsto per i disabili dalla citata Direttiva; da ultimo, quale sia l’ambito soggettivo dei caregiver familiari secondo il diritto dell’Unione Europea, anche in base alla Convenzione ONU.

(Cass. civ., sez. IV, ord. interlocutoria, 17 gennaio 2024, n. 1788)

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