Il debitore può fare riferimento alle scritture contabili dell’impresa
Il debitore può fornire la prova della non fallibilità anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi, bilanci che non assurgono a prova legale

Il debitore può, ad esempio, avvalersi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa. Illogico, quindi, soffermarsi, come nel caso preso in esame dai giudici, su marginali scostamenti fra l’importo dei debiti ammessi al passivo e quelli iscritti in bilancio (peraltro ampiamente assorbiti dall’iscrizione di una voce di debiti vari per oltre 100.000 euro) e sulla disordinata tenuta della contabilità, che aveva reso difficoltosa l’individuazione dei creditori cui inviare l’avviso previsto dalla legge fallimentare, per ritenere non provato il mancato superamento della soglia dell’esposizione debitoria prevista come limite per la non fallibilità. A maggior ragione, poi, se emerge la circostanza che lo stesso curatore ha attestato in udienza l’evidente mancato superamento delle soglie dimensionali di fallibilità. (Ordinanza 29809 del 27 ottobre 2023 della Cassazione)