Grande distribuzione: no al giorno di riposo compensativo nelle giornate di festività nazionali
Esiste il diritto soggettivo del lavoratore di astenersi dal prestare attività lavorativa in occasione delle festività nazionale e tale diritto non può essere derogato dal datore di lavoro attraverso previsioni dell’accordo integrativo aziendali che collochi proprio in quei giorni i riposi compensativi del lavoro domenicale

La Corte di Appello di Milano ha accolto l'appello di una società, ribaltando la precedente decisione di concedere tre dipendenti un giorno di riposo compensativo per lavoro durante la domenica. Nello specifico, la controversia riguardava il posizionamento di tale riposo nei giorni festivi in cui il negozio della società era aperto.
La Corte di Appello, basandosi sull'art. 141 del CCNL Terziario e su un contratto aziendale integrativo, ha ritenuto legittimo collocare il riposo compensativo per la domenica lavorativa in giorni festivi di apertura del negozio. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto questo ragionamento, sostenendo che l'accordo aziendale non contenesse disposizioni specifiche sul riposo compensativo.
Secondo la Corte di Cassazione, il diritto al riposo compensativo è normativamente sancito e non può essere implicitamente derogato. Riguardo alle festività infrasettimanali, il lavoratore ha il diritto di astenersi dal lavoro, salvo accordi contrattuali o sindacali espliciti. I contratti collettivi non possono obbligare i dipendenti a lavorare durante tali festività se non esiste un accordo individuale di rinuncia.
La sentenza evidenzia che non vi era alcun accordo tra lavoratori e società riguardante la rinuncia al riposo nelle festività infrasettimanali. La Corte di Cassazione ha sottolineato la necessità di separare chiaramente il diritto al riposo compensatorio per il lavoro domenicale dal diritto di non lavorare durante i giorni festivi, criticando l'interpretazione della Corte d'Appello.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha sottolineato l'importanza di rispettare i diritti dei lavoratori previsti dalla legge, garantendo la corretta applicazione delle normative vigenti (Cass. civ., sez. lav., ord., 28 maggio 2024, n. 14904).