Graduatorie scolastiche e trasferimento regionale
Come può il docente pubblico insoddisfatto per il trasferimento regionale contestare la decisione ministeriale?

La Corte di cassazione investita della questione da parte di una docente insoddisfatta del trasferimento regionale disposto, afferma che il docente deve allegare sia gli effetti sfavorevoli che ritiene essersi verificati a causa dell’inadempimento, sia l’inadempimento stesso.
Una docente di ruolo nella scuola pubblica assunta nell'ambito del piano straordinario di cui alla l. n. 107/2015 (fase C), ha successivamente presentato domanda di mobilità per l'anno 2016/2017, indicando una prima preferenza per il trasferimento regionale. Veniva tuttavia assegnata ad un ambito regionale diverso.
Il Tribunale di Palermo aveva accolto la domanda proposta dalla docente ritenendo che il CCNL avesse indebitamente attribuito una precedenza in sede di mobilità ai docenti risultati idonei all'esito del concorso del 2012, rispetto ai docenti provenienti da GAE, così vanificando il criterio meritocratico.
La Corte d'Appello, accogliendo il gravame proposto dal Ministero dell'Istruzione, ha invece ritenuto che quella precedenza fosse legittima.
La vicenda giunge in Cassazione dove viene affermato che in tema di trasferimento territoriale dei docenti della scuola pubblica, alla contrattazione collettiva, cui la normativa in materia demanda la regolazione in dettaglio delle modalità da seguire nell'attribuzione dei posti, sono rimesse scelte di merito e tecniche attraverso le quali resta regolato l'assetto dei contrastanti interessi dei candidati partecipi del procedimento. Queste scelte non sono sindacabili, se non quando si pongano in contrasto con norme di legge oppure realizzino ingiustificate disparità di trattamento o risultino manifestamente irragionevoli.
In tema di trasferimento territoriale del personale scolastico, chi contesti le decisioni assunte dal Ministero ha l'onere di agire allegando l'inadempimento che assume essersi verificato rispetto agli obblighi discendenti dalle regole (primarie, di contrattazione collettiva o di ordinanze ministeriali) che governano le corrispondenti procedure, nonché l'effetto sfavorevole conseguito al dedotto inadempimento e, con esso, il concorrente o (anche come categoria) i concorrenti che sono stati favoriti dall'affermato inadempimento datoriale ed a fronte di ciò spetta al Ministero (o ai candidati controinteressati) dimostrare che l'inadempimento così denunciato non sussiste. (Cass. civ., sez. lav., sent., 10 gennaio 2024, n. 1055)