Crediti opposti alla società fallita: che valore ha il giuramento negativo del curatore?
In tema di accertamento del passivo fallimentare, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento.

Un avvocato ha proposto ricorso in Cassazione avverso la decisione con cui il Tribunale di Roma ha rigettato la sua richiesta di opposizione al passivo fallimentare di una S.r.l. in via privilegiata per il credito di quasi 250mila euro invocato come corrispettivo per l’attività professionale svolta a favore della società negli anni 2002-2003.
La decisione era fondata sul giuramento con cui il curatore aveva dichiarato di non essere a conoscenza di alcun pagamento operato dalla società in liquidazione a favore dell’avvocato in relazione all’attività professionale richiesta.
La Cassazione (ord. n. 4437 del 20 febbraio 2024) ha accolto il ricorso annullando la pronuncia impugnata con rinvio.
Infatti, la dichiarazione giurata «si identifica in un'asseverazione di scienza avente per oggetto un mero fatto storico, il cui scopo istituzionale è quello di accertare in modo incontrovertibile (o, se si vuole, con efficacia irretrattabile) la sussistenza o la insussistenza di quel fatto, escludendo a priori (ed in assoluto) ogni giuridica possibilità di provare il contrario».
La giurisprudenza ha espressamente affermato che «in tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell'art. 2956, comma 1, n. 2, c.c., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento».
Nel caso di specie, il giuramento mirava a superare l'affermazione dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione nei confronti dell’avvocato e verteva sulla conoscenza che il Curatore avesse della indicata estinzione tramite pagamento. Ed infatti il Curatore ha giurato rispondendo “Nego quanto mi si chiede”: dunque, ha negato di aver avuto conoscenza dell'avvenuta estinzione della obbligazione di pagamento.
Il giuramento negativo prestato non poteva andare a vantaggio della società perché anzi dimostrava e provava il contrario e cioè che l’obbligazione di pagamento del suo compenso non era stata estinta, per quanto a conoscenza del Curatore stesso appunto.