Concordato preventivo: possibile la convocazione in ritardo dei creditor
Scelta legittima se mirata a consentire al commissario giudiziale di monitorare il conseguimento dei ricavi attesi
Non è necessario che i siano già presenti nella massa attiva, sia perché non si può escludere la loro acquisizione successiva, sia perché l’eventuale mancanza all’attivo fallimentare dei beni oggetto di privilegio speciale è insignificante nella fase ricognitiva del privilegio stesso, ma rileva unicamente nella fase attuativa, come impedimento di fatto all’esercizio del privilegio stesso
Respinta l’istanza avanzata nei confronti dell’INPS da una cooperativa agricola